1 · La posizione
CIA è contraria alle condizioni attualmente proposte
CIA è contraria all'istituzione del Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina alle condizioni attualmente proposte.
CIA non è contraria alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e della biodiversità. La contrarietà riguarda il modello che emerge dall'attuale proposta di perimetrazione, zonizzazione e misure di salvaguardia, perché può determinare nuovi vincoli, ulteriori procedimenti amministrativi e limitazioni alla capacità delle imprese agricole di svilupparsi e investire.
Sì alla tutela del territorio. No a un Parco che rischia di trasformare l'agricoltore da custode del territorio a soggetto sottoposto a nuovi vincoli e autorizzazioni.
La sentenza TAR n. 335/2026 impone di procedere entro novanta giorni alla delimitazione provvisoria, alle misure di salvaguardia e alla gestione provvisoria. Il termine non elimina il dovere di ascoltare territorio, Regione ed enti locali nella definizione della zonizzazione e delle misure.
2 · Perimetro e zonizzazione
La domanda decisiva non è solo “sono nel Parco?”
Quando un agricoltore chiede se il suo terreno ricade nel Parco, bisogna verificare anche in quale zona ricade. Le tre zone hanno regimi diversi.
Minimo grado di antropizzazione. È il livello più delicato per le imprese agricole e richiede la verifica più approfondita.
Limitato grado di antropizzazione. L'attività agricola può evolvere, ma sono previsti procedimenti autorizzativi.
Elevato grado di antropizzazione. Vale la pianificazione vigente, ma le trasformazioni territoriali richiedono parere obbligatorio.
Zona 1: il punto più critico
La proposta vieta nuovi edifici e cambi di destinazione d'uso. Per alcuni ampliamenti di fabbricati rurali sono richiesti piano di miglioramento fondiario e nulla osta, con limite di cinque metri quadrati di superficie utile.
La richiesta CIA è verificare la presenza di vigneti, oliveti, coltivazioni produttive, aziende attive, fabbricati, viabilità poderale e impianti. Se mancano specifiche e documentate esigenze di massima tutela, è da valutare la riclassificazione in Zona 2.
Zona 2: continuità e sviluppo dell'azienda
I nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo sono vietati; sono contemplati edifici e ampliamenti esclusivamente funzionali al fondo, nel rispetto del regime autorizzativo. La Zona 2 deve consentire reimpianti, innovazione, sicurezza, irrigazione, tecnologie ed efficienza energetica senza trasformare ogni investimento in un passaggio burocratico aggiuntivo.
Zona 3: semplificazione e certezza
La Zona 3 è definita ad elevato grado di antropizzazione, ma le trasformazioni del territorio sono sottoposte a parere obbligatorio del Comitato. Occorre chiarire cosa costituisca trasformazione: un adeguamento tecnologico, irriguo o produttivo ordinario non può essere trattato automaticamente come una grande trasformazione territoriale.
Zona 1: verificare se la massima tutela è necessaria. Zona 2: garantire continuità e sviluppo. Zona 3: garantire semplificazione e certezza delle procedure.
3 · Regimi e tempi
Le parole da conoscere bene
| Regime | Significato operativo |
|---|---|
| Divieto | L'intervento non può essere realizzato. |
| Nulla osta | L'intervento può essere realizzato solo dopo l'assenso del Comitato di gestione. |
| Parere obbligatorio | Il Comitato deve pronunciarsi nel procedimento. |
| Comunicazione | L'intervento è comunicato; il Comitato può indicare prescrizioni o accorgimenti. |
Per il nulla osta, l'istanza deve essere corredata delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalla normativa. Il Comitato dispone di sessanta giorni, prorogabili una volta di altri trenta per esigenze istruttorie: potenzialmente novanta giorni.
Messaggio CIA. Il Parco non deve diventare un ulteriore ufficio al quale chiedere autorizzazioni. Il controllo aggiuntivo deve essere giustificato da una reale esigenza ambientale.
4 · Domande pratiche
Come rispondere alle richieste più frequenti
“Posso continuare a coltivare?”
Sì, in linea generale. Il punto da verificare è quali operazioni e investimenti futuri saranno liberi e quali richiederanno nuovi adempimenti.
“Posso reimpiantare un vigneto o cambiare varietà?”
Le disposizioni esaminate non formulano una regola semplice che qualifichi sempre il normale reimpianto come attività libera. CIA chiede che le normali pratiche colturali, scelta varietale compresa, siano chiaramente riconosciute come attività agricole ordinarie.
“Posso sostituire pali e fili?”
Non emerge un divieto specifico per la normale manutenzione dell'impianto produttivo; CIA ritiene che interventi di questo tipo debbano essere chiaramente qualificati come ordinari.
“Posso mettere una recinzione o entrare con il trattore?”
Le recinzioni accessorie alle attività agro-silvo-pastorali sono consentite nel rispetto di tipologie, tecniche e materiali previsti. Il transito fuori dalla viabilità prevista ammette i mezzi accessori alle attività agro-silvo-pastorali, salvo specifiche restrizioni motivate.
“Posso costruire o ampliare una rimessa?”
In Zona 1, in generale, i nuovi edifici sono vietati e gli ampliamenti agricoli contemplati hanno condizioni rigorose. In Zona 2 può essere ammessa una struttura esclusivamente funzionale alla conduzione del fondo. In Zona 3 si applica un regime più vicino alla pianificazione esistente, fermo il parere sulle trasformazioni.
Irrigazione, acqua e fitosanitari
Va distinta una grande opera che modifica il regime idrologico da un normale intervento irriguo necessario all'azienda. Per i prodotti fitosanitari non va detto che “nel Parco non si potranno usare”: la disciplina richiama il quadro normativo e le linee guida applicabili, che dovranno essere letti caso per caso.
5 · Fauna selvatica
Prevenire i danni, non limitarsi a pagarli
Le misure consentono interventi di controllo e abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici; nella fase transitoria il controllo della fauna problematica è affidato alla Regione nelle condizioni previste.
CIA deve chiedere una dotazione finanziaria adeguata, monitoraggio, prevenzione, interventi tempestivi, controllo selettivo quando necessario, procedure semplici per la denuncia e indennizzi con tempi certi. Un sistema che produce danni rilevanti ma riesce soltanto a pagarli non è necessariamente efficiente.
Se alla presenza nel Parco corrispondono maggiori obblighi per l'agricoltore, devono esistere anche vantaggi economici concreti e misurabili.
6 · Comuni e aziende
Cosa proporre e cosa raccogliere
Indicazioni per i Comuni
In Zona 1, verificare le aree agricole produttive e chiedere riclassificazione in Zona 2 quando non vi siano specifiche esigenze di tutela. In Zona 2, chiedere continuità ed evoluzione dell'impresa evitando procedimenti inutili per la normale conduzione. In Zona 3, chiedere semplificazione amministrativa e una definizione precisa di “trasformazione del territorio”.
Informazioni da raccogliere dall'azienda
- Comune, località o contrada
- Coltura prevalente e superficie interessata
- Fabbricati rurali presenti
- Impianti irrigui e infrastrutture
- Investimenti già programmati
- Zona 1, 2 o 3, se conosciuta
- Problema specifico temuto dall'azienda
Regola operativa. Non dare una risposta definitiva sulla zonizzazione senza verificare la cartografia.
7 · Comunicazione
Cosa non dire e risposte brevi
“CIA è favorevole o contraria?”
CIA è contraria al Parco alle condizioni attualmente proposte. Chiediamo una revisione capace di garantire tutela ambientale senza penalizzare le aziende agricole.
“Qual è il problema principale?”
Non è soltanto il confine del Parco. Il punto decisivo è la zonizzazione e il regime applicato alle attività e agli investimenti agricoli.
“Cosa sta chiedendo CIA?”
Regole proporzionate: massima tutela dove è realmente necessaria, possibilità di sviluppo nelle aree produttive e meno burocrazia per le normali attività aziendali.
8 · Messaggio finale
L'agricoltore è parte della tutela
L'agricoltore non è un elemento estraneo al territorio da regolamentare: è uno dei soggetti che quel territorio lo coltiva, lo presidia e lo mantiene.
CIA Chieti-Pescara chiede che la zonizzazione sia verificata sulla base dell'effettiva realtà agricola, che le normali attività aziendali siano chiaramente tutelate e che alle imprese sia garantita non solo la possibilità di continuare a produrre, ma anche di investire, innovare e avere un futuro nel territorio.
Riferimenti di lavoro
Prontuario elaborato sui contenuti forniti da CIA Chieti-Pescara e sui documenti disponibili nell'area riservata: sentenza TAR Abruzzo – Pescara n. 335/2026, proposta di misure di salvaguardia e appunto sul procedimento istitutivo. Non sostituisce la verifica tecnica, urbanistica, paesaggistica o amministrativa del singolo intervento.