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1 CAF Informa - 23 apr 2025

Figli, scuola e sport: tutte le detrazioni fiscali che puoi richiedere nel 730

Se hai figli nel 730 puoi detrarre il 19% su tantissime voci: dall’asilo nido all’università, fino allo sport e agli strumenti didattici.

Asilo nido (pubblico e privato)
Puoi detrarre il 19% delle spese sostenute per l’asilo nido, sia pubblico che privato, fino a un massimo di € 632 per figlio.
Importante: conserva le ricevute di pagamento e verifica che siano intestate al genitore che richiede la detrazione.

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
Anche le spese scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado possono essere detratte:

19% di detrazione, fino a un massimo di € 800 per ciascun figlio.

Oltre alla retta, rientrano anche:

  • Spese per gite scolastiche

  • Assicurazioni scolastiche

  • Contributi deliberati dall’istituto per arricchire l’offerta formativa

Università
La detrazione del 19% si applica anche alle spese universitarie:

  • Università statali: puoi detrarre l’intero importo delle tasse e contributi.

  • Università non statali: puoi detrarre nei limiti stabiliti ogni anno dal MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Se tuo figlio studia fuori sede, puoi detrarre anche parte del canone di affitto:

Fino a € 2.633 all’anno.

Conservatori e AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica)
Se hai un reddito complessivo inferiore a € 36.000, puoi detrarre:

Il 19% delle spese, fino a un massimo di € 1.000 per ciascun figlio di età compresa tra 5 e 18 anni,

Per la frequenza di conservatori e istituti AFAM.

Spese per studenti con diagnosi di DSA
Per i figli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) è prevista la detrazione del 19% per:

Acquisto di strumenti utili all’apprendimento (es. software compensativi, dispositivi elettronici, ecc.)

Fino al termine della scuola secondaria di secondo grado

Erogazioni liberali alle scuole
Hai effettuato una donazione alla scuola dei tuoi figli?

Puoi detrarre il 19% senza limite d’importo.

Valido per scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie.

Attività sportive dei figli

Puoi detrarre il 19% delle spese sportive

Fino a un massimo di € 210 per ciascun figlio

Età compresa tra 5 e 18 anni


Controlla bene tutte le spese sostenute per i tuoi figli durante l’anno e verifica se possono rientrare tra le voci detraibili.

Per maggiori informazioni ivolgiti all'ufficio Cia a te più vicino.

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1 CAF Informa - 10 apr 2025

Cosa puoi detrarre con il 730? Tutte le spese familiari detraibili

La dichiarazione dei redditi può trasformarsi in un'occasione per alleggerire il carico fiscale. Ecco un riepilogo delle principali spese legate alla famiglia che puoi portare in detrazione o deduzione:

Abbonamento ai mezzi pubblici
Hai acquistato un abbonamento al trasporto pubblico? 

Puoi detrarre il 19% su un massimo di € 250. Vale per mezzi locali, regionali e interregionali.

  • Spese assicurative
    Detraibili al 19% i premi pagati per:
  • Assicurazioni vita e infortuni: fino a € 530
  • Polizze per rischio di non autosufficienza: fino a € 1.291,14


Contributi previdenziali e assistenziali
Puoi dedurre (dal 23% al 43%) i contributi versati per:

  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori agricoli
  • Ricongiunzione contributiva
  • Fondo casalinghe
  • Riscatto anni di laurea


Se il riscatto è per un familiare fiscalmente a carico, hai diritto a una detrazione del 19%.

Previdenza complementare: puoi dedurre fino a € 5.164,57 se non già trattenuti in busta paga.

Pace contributiva: detrazione del 50% in 5 anni per i contributi versati per riscattare periodi non coperti.

Contributi per collaboratori domestici
Hai assunto una colf, badante o babysitter? 

I contributi sono deducibili (dal 23% al 43%) fino a € 1.549,37.

Adozione internazionale
È possibile dedurre (dal 23% al 43%) il 50% delle spese sostenute per l’adozione.


Assegni di mantenimento all’ex coniuge
Deduzione integrale (dal 23% al 43%) dell’importo versato.


Spese funebri
Puoi detrarre il 19% su un massimo di € 1.550 per decesso.

 

È essenziale pianificare la dichiarazione dei redditi in anticipo per ricevere prima il tuo rimborso.


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1 CAF Informa - 03 apr 2025

ISEE fino a 25.000 euro: i cinque bonus da richiedere entro aprile

Anche nel 2025, le famiglie italiane con un ISEE fino a 25.000 euro possono beneficiare di diverse agevolazioni economiche attraverso il Centro di Assistenza Fiscale (CAF). Tra i principali incentivi disponibili, vi sono il Bonus Nascite, il Bonus Asilo Nido e la Carta Dedicata a Te.

L'importanza dell’ISEE e il ruolo del CAF

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) continua a essere fondamentale per l’accesso a numerosi bonus destinati alle famiglie con redditi più bassi. Attraverso il CAF, è possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’ISEE e semplificare le procedure per richiedere le agevolazioni fiscali previste.

I bonus coprono diversi ambiti, tra cui l’educazione, la salute, l’efficienza energetica e il sostegno alle spese quotidiane, migliorando così la qualità della vita delle famiglie più vulnerabili.

I cinque principali bonus ISEE 2025

1. Bonus Nascite

  • Importo: 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato nel 2025.

  • Limite ISEE: fino a 40.000 euro.

2. Bonus Asilo Nido

  • Importo: fino a 2.100 euro per la frequenza di asili nido pubblici o privati.

  • Limite ISEE: fino a 40.000 euro.

3. Carta Dedicata a Te

  • Supporto economico: per l'acquisto di beni essenziali.

  • Limite ISEE: fino a 15.000 euro.

4. Bonus Elettrodomestici (in attesa del provvedimento attuativo)

  • Importo: contributo fino al 30% per l’acquisto di elettrodomestici di classe A o superiore.

  • Limite ISEE: fino a 25.000 euro (con ISEE superiore, il bonus si riduce a 100 euro).

5. Fondo Dote Famiglia

  • Contributo: per attività sportive e ricreative per i figli.

  • Limite ISEE: fino a 15.000 euro.

Bonus Bollette e Bonus TARI

L’ISEE aggiornato è cruciale per accedere al Bonus Bollette Rafforzato, previsto dal DL 19/2024, e al Bonus TARI, che prevede uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti.

Soglie ISEE per il Bonus TARI:

  • 9.530 euro per famiglie standard.

  • 20.000 euro per famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).

Il Bonus TARI sarà applicato automaticamente a partire dal 1° gennaio 2025, senza necessità di presentare domanda.


Per accedere a questi bonus e beneficiare del massimo supporto economico, è consigliabile presentare la DSU al più presto per ottenere l’ISEE aggiornato.

Per maggiori informazioni e assistenza, rivolgiti all'ufficio Cia a te più vicino.

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1 CAF Informa - 28 mar 2025

Cosa puoi detrarre con il 730? Agevolazioni fiscali sulla casa

Sei in affitto o sei proprietario di casa? Scopri tutte le detrazioni fiscali disponibili per risparmiare sulle spese di affitto, mutuo, ristrutturazioni e molto altro!


SE SEI IN AFFITTO

  • Detrazione fino a €300 per redditi fino a €15.494
  • Per i contratti a canone concordato, detrazione fino a €496
  • Per giovani fino a 31 anni, detrazione fino al 20% del canone, max €2.000
  • Per lavoratori dipendenti trasferiti, detrazione fino a €992


SE SEI PROPRIETARIO

  • Detrazione 19% sugli interessi passivi del mutuo (fino a €4.000 per acquisto e €2.582 per ristrutturazione)
  • Detrazione 19% su spese per agenzia immobiliare (fino a €1.000)
  • Se affitti il tuo immobile, scegli tra tassazione ordinaria o cedolare secca.


RISTRUTTURAZIONI & BONUS ENERGETICI

  • Bonus ristrutturazioni: detrazione 50% su max €96.000 (fino all'80% per riduzione rischio sismico)
  • Efficienza energetica: detrazione tra 50% e 65%
  • Bonus mobili: detrazione 50% su max €5.000
  • Bonus verde: detrazione 36% su max €5.000
  • Interventi in condominio: detrazioni dal 50% all’85% in base al tipo di intervento


SUPERBONUS 2024

  • 70% di detrazione per chi ha un reddito inferiore a €15.000 e unità adibita ad abitazione principale
  • 110% di detrazione per lavori completati almeno al 60% entro giugno 2023
  • Obbligo di asseverazione tecnica e visto di conformità


ALTRI INCENTIVI

  • 50% di detrazione per sostituzione del generatore di emergenza con modelli a gas
  • 50% di credito d’imposta per il bonus acqua potabile (max €1.000)
  • 19% di detrazione per assicurazioni contro eventi calamitosi


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1 CAF Informa - 18 mar 2025

Detrazioni fiscali per la salute: risparmia sul tuo 730!

Lo sapevi che molte spese sanitarie possono essere detratte nel tuo 730? Se hai sostenuto spese per te, per i tuoi familiari o per il tuo animale domestico, potresti avere diritto a un rimborso fiscale! 

Ecco alcune delle spese sanitarie che puoi detrarre:

 

Spese Sanitarie
Puoi detrarre il 19% delle spese superiori a € 129,11, tra cui:

  • Farmaci e ticket
  • Degenze ospedaliere
  • Prestazioni specialistiche e chirurgiche
  • Analisi, cure termali e dispositivi medici (inclusi occhiali e lenti da vista con marchio CE)

 

Spese Veterinarie

Anche le spese per i tuoi animali da compagnia possono essere detratte!
Puoi ottenere il 19% di detrazione per spese tra € 129,11 e € 550, e addirittura € 1.000 per il mantenimento di cani guida.

 

Agevolazioni in caso di Disabilità
 Se hai sostenuto spese per te o per un familiare con disabilità, puoi detrarre molte voci:

  • Spese mediche generiche e assistenza (dal 23% al 43% in base al reddito)
  • Spese per l'integrazione e autosufficienza: acquisto di mezzi di accompagnamento, veicoli, sussidi tecnici, eliminazione barriere architettoniche, trasporto in ambulanza, e molto altro!
  • Spese per assistenza personale (es. badanti): puoi detrarre il 19% su un massimo di € 2.100 se il reddito è inferiore a € 40.000.
  • Assicurazioni sulla vita per persone con grave disabilità: detrazione del 19% su un massimo di € 750.
     

 

È essenziale pianificare la dichiarazione dei redditi in anticipo per ricevere prima il tuo rimborso.

 

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2 CAF Informa - 15 ott 2024

Bonus Natale 2024: tutto quello che devi sapere

Il Bonus Natale 2024 è una nuova misura introdotta nell’ambito della riforma fiscale italiana per supportare i lavoratori dipendenti durante il periodo delle festività. Si tratta di un'indennità di 100 € che verrà erogata a dicembre, insieme alla tredicesima mensilità. In questo articolo, ti spiegheremo cos'è, chi può beneficiarne e come richiederlo.

Cos’è il Bonus Natale?

Il Bonus Natale è un incentivo una tantum di 100 €, destinato ai lavoratori dipendenti che soddisfano determinati requisiti. Questa somma, rapportata al periodo di lavoro svolto nel 2024, non contribuisce alla formazione del reddito complessivo, quindi non sarà tassata.

Requisiti per ottenere il Bonus

Per poter accedere al Bonus Natale, i lavoratori devono soddisfare le seguenti condizioni:

  1. Reddito complessivo: Il reddito del lavoratore non deve superare i 28.000 € annui. Se questa soglia viene superata, non sarà possibile ottenere il bonus.

  2. Carico familiare: Il lavoratore deve avere il coniuge (non separato) e almeno un figlio a carico. Anche i figli adottivi o affidati rientrano nei requisiti. Il bonus è inoltre accessibile ai genitori single.

  3. Capienza fiscale: Il lavoratore deve avere un reddito superiore agli 8.500 € e deve pagare una quantità di IRPEF sufficiente, ovvero superiore a 100 €.

Chi non può beneficiare del Bonus

Non tutti i lavoratori dipendenti potranno ricevere il Bonus Natale. Non rientrano tra i beneficiari:

  • I collaboratori (anche se hanno busta paga).
  • I pensionati.
  • Coloro che ricevono prestazioni INPS (come NASpI o ADI).

Come richiedere il Bonus Natale

È importante ricordare che il Bonus Natale non verrà erogato automaticamente. I lavoratori interessati dovranno presentare una richiesta formale al proprio datore di lavoro, indicando:

  • Il diritto del lavoratore a ricevere il bonus.
  • Il codice fiscale del coniuge e/o dei figli a carico.

Una volta ricevuta la richiesta, il datore di lavoro effettuerà le verifiche necessarie per accertare che i requisiti siano soddisfatti. Se tutto risulta conforme, l'importo verrà accreditato nella busta paga di dicembre.


Per ulteriori informazioni vi invitiamo a recarvi presso l'ufficio CIA più vicino o a contattarci direttamente.

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News Cia Abruzzo

1 CAF Informa - 26 apr 2021

Pillole fiscali: emergenza Covid e provvedimenti di carattere generale

Sono state disposte le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

● si consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni e successive modificazioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Dall’ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

● si prevede, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di fornire la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;

● si estende, dal quarto grado, al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale – con riguardo alle attività agricole – le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non sono considerati rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto in tale caso non occorrerà procedere all’assunzione del parente o affine, ma sarà ammessa la tipologia di lavoro corrisposta per compensi occasionali del soggetto impegnato nell’attività;

● si prevede inoltre l’estensione, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane;

● viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di effettuare lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e a ogni altra attività a esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

● si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla loro mancata cura. A questo fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, anche durante le fasi di emergenza sanitaria. L’attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative, ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un Comune all’altro sull’intero territorio nazionale.

 
Gli aggiornamenti del Decreto Agosto

 Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto Rilancio, era stato previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, per il comparto agricolo, rientrando nei settori agrituristici, brassicoli, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto di Agosto ha specificato poi che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è relativo anche alle imprese associate ai “codici ATECO 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate, e ATECO 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 22 apr 2021

Pillole fiscali: l'agricoltura al femminile e per i giovani

Le misure per i giovani per la previdenza agricola

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto la misura di esonero dal versamento totale dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi.

Precedentemente, la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

La Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) aveva altresì previsto, all’articolo 1, comma 344, l’esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio– 31 dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate.

L’agricoltura al femminile

Viene inoltre prevista la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300 mila euro, per la durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l’attuazione delle disposizioni relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per l’anno 2020.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 21 apr 2021

Pillole fiscali: incentivi ecologici

Per meglio specificare, si parla di un regime fiscale studiato per incentivare l’uso di energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali.

Già la Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha riconosciuto, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e dalla gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957).

Successivamente, la Legge di Bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una disciplina relativa alle misure per favorire l’economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527).

Inoltre, il decreto legge n. 162 del 2019, cosiddetto “Proroga Termini”, ha disposto, all’articolo 40-ter, la proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW, aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione derivi per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20%, da loro colture di secondo raccolto.

Infine, il decreto legge n. 18 del 2020 (il Cura Italia) ha previsto l’autorizzazione alle Regioni e alle Province Autonome ad agevolare l’utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l’uso e la trasformazione delle biomasse.

Il Decreto Cura Italia ha previsto, inoltre, la data del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli.

(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 19 apr 2021

Pillole fiscali: agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Facendo un passo indietro, già a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono state ripristinate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina. In riferimento al tema viene previsto che in relazione a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa, e all’imposta catastale nella misura dell’1%. Viene previsto poi che gli onorari dei notai per gli atti suindicati vengano ridotti alla metà.

Tali agevolazioni sono state, poi, estese con la legge di stabilità 2016, a favore di proprietari di masi chiusi situati nella Provincia Autonoma di Bolzano e al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; mentre dall’anno 2017, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani.

La Legge di Bilancio 2019-20

La Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2019 (legge n. 145 del 2018 prorogata anche per il 2020) ha, inoltre, previsto le seguenti misure:

● l’estensione alle aziende agricole ubicate nei Comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, da individuare con decreto, della facoltà, già prevista per quelle ubicate nei Comuni montani, di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale;

● la proroga della facoltà – sulla base di una perizia giurata di stima – di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni posseduti, sia nel caso in cui tali terreni siano classificati agricoli, sia nel caso in cui tali terreni vengano classificati come edificabili, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva.

L’ultima Legge di Bilancio

Da ultimo, la Legge di Bilancio emanata per l’anno di imposta corrente, anno 2021, (legge n. 178 del 2020) ha previsto che, per l’anno 2021, non sia applicata l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 16 apr 2021

Pillole fiscali: la tassazione degli immobili in agricoltura

Già con la Legge di Stabilità per l’anno di imposta 2016, sono stati esentati dal pagamento dell’imposta municipale IMU i terreni agricoli con una delle seguenti caratteristiche:

● ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993);

● posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

● ubicati nei Comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

● con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Successivamente la Legge di Bilancio prevista per l’anno di imposta 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando l’IMU e la TASI in un’unica imposta, IMU, e stabilendo che l’aliquota di base per i terreni agricoli non inclusi nell’esenzione di cui sopra, sia fissata nella misura dello 0,76 % (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla sino allo 1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento.

Le novità del Decreto Rilancio

Nel medesimo anno poi, a causa del diffondersi dell’emergenza epidemiologica causata dal virus del Covid-19, l’art. 177 del decreto legge n. 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l’esenzione IMU per tutto il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili appartenenti alle strutture agrituristiche.

In particolare, si prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ricettive.

L’agevolazione è estesa poi anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’art. 9 del decreto legge n. 137 del 2020, il cosiddetto Decreto Ristori, ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione già disposta con il precedente decreto, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta, in sostanza, dell’abolizione dell’imposta per i settori turistici, della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione, come nel caso della prima rata dell’imposta IMU, spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.


(Fonte: leggiillustrate.it)

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1 CAF Informa - 14 apr 2021

Pillole fiscali: IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura

L’agricoltura è un’attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e imprevedibili, oltre a svolgere un’azione di presidio del territorio. Per questi motivi le società agricole possono beneficiare di uno speciale regime di tassazione. In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

● alle attività agrarie come la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l’allevamento di animali;

● alle attività agrarie connesse, come:

1. la manipolazione;

2. la conservazione;

3. la trasformazione

4. la commercializzazione;

5. la valorizzazione del terreno o del territorio.

● alle attività di produzione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, oppure dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni identificati dal DM 13 febbraio 2015, che ben identifica i prodotti ritenuti agricoli. Vengono infine ritenute attività agricole connesse anche quelle non svolte direttamente sul terreno, purché rientranti nei prodotti identificati dal predetto DM 13 febbraio 2015.

Lo stato delle cose

Misure introdotte in merito alla fiscalità agricola:

● Il decreto legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014), ha messo a regime l’entità della rivalutazione dei terreni nella misura del 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016;

● è stata prevista l’esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 per i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

● è stata prevista l’esenzione IRAP per tutti i produttori agricoli, a prescindere dalla veste giuridica, che siano questi imprenditori individuali o società, e anche cooperative.

Sono infatti soggette all’imposta IRAP le attività, che hanno sempre scontato l’aliquota ordinaria al 3,9%, di agriturismo, di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari e delle altre attività connesse. La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto quindi l’esenzione dell’imposta IRPEF, per l’anno di imposta 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Si prevede in particolare che, con riferimento al 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L’IVA in agricoltura

Per quanto riguarda l’IVA, ai sensi del comma 6 del dell’articolo 34 del DPR n. 633/1972, i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro complessivi nell’anno, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale IVA, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ricevute ed emesse.

Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia di 7 mila euro complessivi nell’anno, è previsto un regime speciale per i produttori agricoli, salva restando l’opzione del contribuente per l’applicazione del regime ordinario.

In sintesi, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall’imposta IVA dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, e dell’imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.

Gli ultimi provvedimenti

Numerosi sono gli interventi di natura fiscale inseriti nelle leggi di bilancio che sono state approvate nel corso delle precedenti legislature e nella presente. In particolare evidenziamo che:

● sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina;

● è stata estesa l’IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane;

● è stata prevista un’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo;

● è stata ridotta l’accisa sulla birra;

● è stata riformata la disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante officinali spontanee;

● è stato equiparato il trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola;

● è stata prevista una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura, introducendo la possibilità di calcolare il reddito applicando un coefficiente di redditività del 5%, e alle spese per colture arboree, con l’incremento del 20% della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni.


(Fonti: leggiillustrate.it)

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