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CAF Informa - 16 apr 2021

Pillole fiscali: la tassazione degli immobili in agricoltura

Già con la Legge di Stabilità per l’anno di imposta 2016, sono stati esentati dal pagamento dell’imposta municipale IMU i terreni agricoli con una delle seguenti caratteristiche:

● ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993);

● posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

● ubicati nei Comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;

● con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Successivamente la Legge di Bilancio prevista per l’anno di imposta 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando l’IMU e la TASI in un’unica imposta, IMU, e stabilendo che l’aliquota di base per i terreni agricoli non inclusi nell’esenzione di cui sopra, sia fissata nella misura dello 0,76 % (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla sino allo 1,06 % o diminuirla fino all’azzeramento.

Le novità del Decreto Rilancio

Nel medesimo anno poi, a causa del diffondersi dell’emergenza epidemiologica causata dal virus del Covid-19, l’art. 177 del decreto legge n. 34 del 2020, il cosiddetto Decreto Rilancio (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l’esenzione IMU per tutto il settore turistico, che comprende gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili appartenenti alle strutture agrituristiche.

In particolare, si prevede l’abolizione della prima rata dell’IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l’anno 2020 in favore dei possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ricettive.

L’agevolazione è estesa poi anche agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive, nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

L’art. 9 del decreto legge n. 137 del 2020, il cosiddetto Decreto Ristori, ha abolito il versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione già disposta con il precedente decreto, in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta, in sostanza, dell’abolizione dell’imposta per i settori turistici, della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. L’agevolazione, come nel caso della prima rata dell’imposta IMU, spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.


(Fonte: leggiillustrate.it)


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