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CAF Informa - 26 apr 2021

Pillole fiscali: emergenza Covid e provvedimenti di carattere generale

Sono state disposte le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

● si consente alle Regioni e Province Autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni e successive modificazioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. Dall’ambito suddetto sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

● si prevede, ai fini dell’adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di fornire la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto a effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati;

● si estende, dal quarto grado, al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale – con riguardo alle attività agricole – le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi, non sono considerati rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto in tale caso non occorrerà procedere all’assunzione del parente o affine, ma sarà ammessa la tipologia di lavoro corrisposta per compensi occasionali del soggetto impegnato nell’attività;

● si prevede inoltre l’estensione, fino al termine dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, dell’applicazione della disciplina che esclude – a determinate condizioni – la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane;

● viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di effettuare lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie ufficiali e a ogni altra attività a esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

● si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla loro mancata cura. A questo fine, è permesso al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, anche durante le fasi di emergenza sanitaria. L’attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative, ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un Comune all’altro sull’intero territorio nazionale.

 
Gli aggiornamenti del Decreto Agosto

 Ricordiamo che con il cosiddetto Decreto Rilancio, era stato previsto l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, per il comparto agricolo, rientrando nei settori agrituristici, brassicoli, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

Il Decreto di Agosto ha specificato poi che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole, ai fini dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, è relativo anche alle imprese associate ai “codici ATECO 11.02.10 – Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in Regioni determinate, e ATECO 11.02.20 – Produzione di vino spumante e altri vini speciali”.


(Fonte: leggiillustrate.it)


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