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INAC - 28 feb 2024
Per richiedere la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi, servono almeno 12 mesi di effettivo lavoro prima dei 19 anni di età, oltre che gli ulteriori requisiti previsti dalla norma.
Sono lavoratori “precoci” coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi effettivi, anche se in modo non continuativo.
La certificazione può essere richiesta:
- dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato,
- dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri), purché, in entrambi i casi, possano rientrare in una delle categorie meritevoli di tutela, così come indicate dalla legge e di seguito specificate.
Per accedere alla pensione per lavoratori “precoci” bisogna trovarsi in una delle quattro condizioni che seguono:
- essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, e aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi;
- assistere e convivere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992. Dal 1° gennaio 2018, rientrano in tale categoria anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- essere lavoratore o lavoratrice dipendente addetto alle cosiddette attività gravose e che svolgere tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, oppure essere un lavoratore o una lavoratrice che svolge lavori usuranti.
Per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Questo trattamento pensionistico, infatti, non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo che intercorre tra la decorrenza di pensione e fino a quello che sarebbe stato il momento di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione anticipata per la generalità dei lavoratori.
Se il titolare di pensione percepisce, in questo periodo, redditi da lavoro, la pensione è sospesa fino alla conclusione del periodo di anticipo, con l’eventuale recupero da parte dell’INPS delle somme di pensione percepite indebitamente.
La pensione per lavoratori “precoci” è soggetta alla “finestra mobile” di 3 mesi. La pensione, quindi, fermo restando il perfezionamento di tutti i requisiti previsti dalla legge, potrà avere decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.