Il cosiddetto Decreto Ristori aveva disposto le seguenti misure:
● la previsione dell’esonero – in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni – dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020; la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).
Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del Decreto Ristori, è intervenuto l’art. 10, comma 6, del decreto legge n. 183 del 2020, il cosiddetto Proroga Termini, il quale ha sospeso, per gli agricoltori beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
Infine la Legge di Bilancio per l’anno di imposta 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto l’esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
(Fonte: leggiillustrate.it)