Aperta la procedura per la domanda di esonero dei contributi agricoli riferita ai mesi di novembre e dicembre 2020 e per gennaio 2021.
L’INPS, con il messaggio numero 3774 del 4 novembre, comunica di aver reso disponibile il modulo per la richiesta e fornisce un quadro riepilogativo sulla misura.
Si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
La domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio in oggetto, ossia entro la scadenza del 4 dicembre 2021 che, cadendo di sabato, potrebbe essere differita a lunedì 6 dicembre.
A usufruire dell’agevolazione sono i lavoratori autonomi e le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
In particolare, i datori di lavoro lo possono rintracciare nel “Portale delle Agevolazioni”, mentre i lavoratori autonomi nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura” alla sezione “Comunicazione bidirezionale”, valorizzando la dicitura “Invio comunicazione”.
All’interno del modulo, precisa l’INPS, i richiedenti devono specificare la quota di esonero che richiedono ai sensi della sezione 3.1. e/ 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Nel caso in cui siano valorizzate entrambe le sezioni, la somma delle quote di esonero deve corrispondere all’importo dell’esonero richiesto.
Una volta trascorsi i 30 giorni per la presentazione delle domande di esonero, in caso di esito positivo, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato: tramite pec alle imprese, tramite news ai lavoratori autonomi.
Gli esiti saranno comunque visualizzabili, rispettivamente, nel “Portale delle Agevolazioni” e nei canali di “Comunicazione bidirezionale”.
Per le aziende agricole, tramite specifica news individuale, saranno comunicati gli importi esonerati, distinti per categoria (OTI e OTD), trimestre di competenza ed emissione di riferimento.
Le aziende che hanno già effettuato i versamenti in misura superiore a quella risultante a seguito dell’applicazione dell’esonero potranno richiederne la compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato in via definitiva, i beneficiari dell’esonero dovranno comunque provvedere al versamento della contribuzione dovuta eccedente.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al testo integrale del messaggio INPS numero 3774 di seguito allegato .