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CAF Informa - 29 gen 2024
L’Assegno di Inclusione, introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 (poi convertito nella Legge 85 del 3 luglio 2023), è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.
I REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Si tratta di una misura nazionale di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti possono essere:
- cittadini italiani;
- cittadini europei o loro familiari;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Non devono:
- essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti la richiesta.
La famiglia dovrà avere:
- Isee non superiore a 9.360 euro (come per il Reddito di cittadinanza) e valore di reddito familiare inferiore 6mila euro annui maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili;
- in possesso di auto di oltre 1600 cc o moto di oltre 250 cc ., o barche;
- immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU;
- altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE.
Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui.
L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola.
N.B. non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).
A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO DI INCLUSIONE
Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
-una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
-un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
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