La legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga della cosiddetta Ape Sociale fino al 31 dicembre 2024. L'Ape Sociale, è un meccanismo sperimentale che permette ai lavoratori in situazioni di disagio di poter andare in pensione anticipatamente.
Categorie interessate
Nessuna novità per quanto riguarda le categorie interessate, che restano quelle previste dalla legge 232/2016 (disoccupati, invalidi almeno al 74%, caregivers, gravosi). In particolare, per quanto riguarda le professioni gravose, oltre alle categorie standard previste dall’allegato C della legge 232/2016 il beneficio continua ad applicarsi anche alle 23 categorie introdotte dal 2022 dalla cd. commissione Damiano. Così come restano le agevolazioni contributive per edili e ceramisti.
Tra i beneficiari del provvedimento vi sono anche i "soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi della legge n.104/1992" e gli "invalidi con un grado di invalidità pari o superiore al 74%", in entrambi i casi con almeno 30 anni di contribuzione.
Secondo quanto previsto dall'art.38, comma 5, della legge n.448/1998 gli invalidi di guerra di 1ª categoria sono automaticamente considerati disabili con handicap grave ai sensi della legge n.104/1992; gli invalidi di guerra di altre categorie necessitano invece del riconoscimento da parte della ASL di competenza.
Introdotta incumulabilità della prestazione con redditi da lavoro dipendente autonomo
Viene, invece, introdotta l’incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo fatta eccezione per i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro. In caso di svolgimento di attività lavorativa o autonoma o occasionale autonoma, con reddito superiore ai 5.000 euro annui, si decade dalla prestazione. Ai fini della decadenza rilevano le attività svolte dalla decorrenza della prestazione fino al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
Così come ai fini del superamento del requisito reddituale, per il lavoro autonomo occasionale, si fa riferimento al reddito annuo percepito nel periodo di godimento dell’Ape, quindi rilevano anche i redditi riferiti ad attività svolta nel periodo precedente la decorrenza della prestazione e nel periodo successivo al compimento dell’età per la vecchiaia.
Coloro che hanno ricevuto la certificazione dei requisiti di accesso in anni precedenti il 2024, sono soggetti al vecchio limite di incumulabilità, che prevede la compatibilità con i redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di euro 8.000 annui e con i redditi da lavoro autonomo entro il limite di euro 4.800.
Le scadenze per la presentazione delle domande
Confermate le scadenze per la presentazione delle domande di certificazione dei requisiti di accesso:
- dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva);
- dal 1° aprile al 15 luglio;
- dal 16 luglio al 30 novembre (istanza tardiva).
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